regolamento

Regolamento del servizio di trasporto
(approvato dalla assemblea soci del 19/09/2010)

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio e della attività della “Associazione Croce Azzurra di Padre Pio” in conformità ai principi ispiratori della Associazione.

Articolo 2

Lo svolgimento del servizio viene effettuato da e per l’Isola di Capri a mezzo di veicolo adibito ad ambulanza di proprietà della Associazione dai volontari iscritti alla Associazione che liberamente e gratuitamente pongono a servizio del trasportato e dei suoi familiari la loro disponibilità in qualità sia di autisti sia di accompagnatori.

Articolo 3

Il servizio effettuato dai volontari della Croce Azzurra di Padre Pio ha finalità di mero trasporto della persona richiedente tale servizio presso centri clinici e/o terapeutici posti in terraferma.

Tale servizio di trasporto non può avere carattere di urgenza e/o pronto soccorso ai quali è, invece, istituzionalmente preposta la pubblica Amministrazione né il servizio si sostituisce a quello pubblico.

A tal riguardo la richiesta di utilizzo del veicolo dovrà essere formulata alla Associazione non meno di venti giorni prima della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto con la relativa documentazione medica del trasportato nonché ogni altro documento eventualmente necessario ai fini della accettazione presso i centri di destinazione. In ipotesi di più richieste di utilizzo del veicolo per la medesima data il servizio verrà effettuato nei confronti del soggetto che maggiormente necessita di tale utilizzo tenuto conto della gravità della patologia, della particolarità della terapia, della ubicazione del centro di destinazione nonché delle condizioni economiche e familiari del richiedente.

Il servizio di trasporto non potrà essere effettuato per pazienti che non siano emodinamicamente stabili o necessitino di assistenza medica specialistica o rianimatoria ed in ogni caso la trasportabilità del malato per tutela dello stesso sarà decisa dal responsabile sanitario dell’Associazione, decisione vincolante ed insindacabile sulla scorta delle condizioni cliniche e della documentazione clinica fornita.
Al di fuori di tali ipotesi non è possibile l’utilizzo del veicolo.

Eventuali deroghe a quanto innanzi potranno essere autorizzate dal presidente della Associazione, solo in casi eccezionali, su parere vincolante del responsabile medico dell’Associazione.

Articolo 4

La persona trasportata ovvero coloro i quali hanno la potestà o la tutela sulla persona trasportata, al momento della richiesta di utilizzo del veicolo e prima del servizio di trasporto, dovranno sottoscrivere e fornire idonea dichiarazione predisposta dalla Associazione di esonero di quest’ultima e dei suoi volontari da ogni e qualsivoglia profilo di responsabilità in ordine al trasporto da effettuarsi nonché sulla mancanza di necessità di avere personale medico ed infermieristico durante il trasporto. Inoltre, il trasportato ovvero coloro i quali hanno la potestà o la tutela sulla persona trasportata, sempre al momento della richiesta di utilizzo del veicolo e prima del servizio di trasporto, dovranno fornire ogni consenso informato nonché ogni altra autorizzazione a tutela della privacy predisposto dalla Associazione. Ogni consenso, dichiarazione ed esonero di responsabilità di cui innanzi rappresenta condizione necessaria ed imprescindibile ai fini della presentazione della richiesta di utilizzo del veicolo con la conseguenza che in mancanza di ciò il trasporto non può essere effettuato.

Articolo 5

Il servizio di trasporto è gratuito. Per qualsiasi eventuale ipotesi, in cui non sia possibile il rientro del veicolo e dei suoi volontari entro la medesima giornata il trasportato sarà tenuto all’integrale pagamento delle spese di pernottamento dei volontari e ad ogni altra spesa necessaria.

Articolo 6

Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere effettuata dall’Assemblea dei soci conformemente alle disposizioni statutarie della associazione.